TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 82 di 166
Articolo 146 - Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da
tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al
passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 147 - Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono
essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a
difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il
transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati
trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 148 - Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di
predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego
.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la
incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Articolo 149 - Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di
materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono
essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
rresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di