D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 92

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Pagina 56 di 166
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 47
5
(
N
)
, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al
devono inoltre:
a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c)
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d)
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Richiami all’Art. 76:
-
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a)
effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
a)
,
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
b)
;
d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a)
entità del rischio;
b)
frequenza dell’esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d)
prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui al
,
fornisce ai lavoratori
DPI conformi ai requisiti previsti dal
.
4. Il datore di lavoro:
a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d)
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e)
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f)
rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g)
stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h)
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 47
5
(
N
)
,
appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
,
,
b)
e
d)
e
5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
,
f)
e
d
h)
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
]
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...733
Powered by FlippingBook