TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO
II
- LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62 - Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al
si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della
applicazione del
i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
.
2. Le disposizioni di cui al
non si applicano:
a)
ai mezzi di trasporto;
b)
ai cantieri temporanei o mobili;
c)
alle industrie estrattive;
d)
ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
.
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al
vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative
pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori
disabili
.
4. La disposizione di cui al
non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in
ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al
il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
•
n combinato disposto con
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di
sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui al
è considerata una unica violazione
ed è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00
a 5.260,80 euro
INTERPELLI
Richiami all’Art. 63:
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a)
i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al
b)
le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
d)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e)
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
DOCUMENTI TECNICI DELLA COMMISIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR
LINK ESTERNO). Approvato nella
seduta del 28 novembre 2012. Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 07 febbraio 2013