TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Pagina 37 di 166
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all
secondo i requisiti minimi contenuti nel
e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dal
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a)
idoneità;
b)
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c)
inidoneità temporanea;
d)
inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle
e
del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per
iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Comma abrogato dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
9. Avverso i giudizi del medico competente
ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva
è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro
Sanzioni per medico competente
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 eur
DECRETI ATTUATIVI
CIRCOLARI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 41:
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1.
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai
giudizi di cui all
attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse
prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
2.
Comma abrogato dall’art. 27 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Richiami all’Art. 42:
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui al
il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza;