D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 71

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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CIRCOLARI
Richiami all’Art. 37:
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SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b)
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c)
autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(
N
)
;
d)
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al
d)
,
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi
universitari da definire con apposito Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il
Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
. I soggetti di cui al
i quali, alla data di entrata in
vigore del presente Decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per
almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono abilitati a
svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 22
9
(
N
)
,
e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
.
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LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 38:
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Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a)
dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare,
ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti
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Con Decreto 4 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, è
stato istituito l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale
della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento. Il Ministero del lavoro
effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
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