D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 81

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Pagina 45 di 166
e) con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli
,
n)
,
p)
,
s)
e
v)
,
;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per la violazione degli
,
,
;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro per la violazione dell
,
bb)
,
e
;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione del
e
e del
,
e del
;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione del
;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro in caso di violazione del
6. L’applicazione della sanzione di cui al
con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni,
esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Richiami all’Art. 55:
-
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione del
,
c)
,
e)
e
d
f)
;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione del
,
d)
e
g)
.
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto del
sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da
1.644,00 a 6.576,00 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto del
sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto del
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da
1.315,20 a 5.699,20 euro.
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione del
,
e)
primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione del
,
c)
e
g)
;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione del
,
con riferimento alla valutazione dei rischi,
e
l)
;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro per la violazione del
,
i)
;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro per la violazione degli
,
e
,
5
e
.
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli
,
c)
,
d)
,
e)
,
f)
,
g)
,
h)
e
i)
,
e
;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione del
.
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per
i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
1. I soggetti di cui all
sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione del
e
b)
;
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...733
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