D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 55

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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s)
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all
;
t)
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui al
.
Tali misure devono
essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u)
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro
19
;
v)
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all
;
z)
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione
e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al
,
in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati
;
bb)
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-
bis
. L’obbligo di cui alla
,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati
relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre
dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui al
.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati di cui a
l
r)
e quelli relativi alle malattie professionali;
e)
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto
di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto
Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli
uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli
19
,
20
,
22
,
23
,
24
e
25
,
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi
articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
,
d)
e
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro
[
]
,
e)
,
f)
e
q)
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
[
]
,
n)
,
,
s)
e
v)
:
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro
[
]
esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
[
]
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
;
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro
[
]
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro
[
]
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro
[
]
INTERPELLI
Richiami all’Art. 18:
-
-
-
-
-
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-
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19
Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore
dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, previst
a
d
ovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione.
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