D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 53

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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b)
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c)
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d)
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e)
la riduzione dei rischi alla fonte;
f)
la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g)
la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h)
l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i)
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l)
il controllo sanitario dei lavoratori;
m)
l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)
L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o)
l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p)
l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q)
l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s)
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t)
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u)
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v)
l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z)
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Richiami all’Art. 15:
-
-
-
-
-
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
a)
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b)
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
c)
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d)
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e)
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al
deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in
caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui al
.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui a
i
e
2
.
La delega di funzioni di cui
al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a)
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall
1
8
;
b)
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
18
ai sensi de
l
“Le disposizioni di cui agl
i
,
e
28
,
nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale
data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti” Ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.L. 30/12/08 n.207, convertito con Legge del 27/02/09
n.14, le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09.
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