TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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Articolo 4 - Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente Decreto Legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:
a)
i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bi
del Codice civile;
b)
i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
c)
gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali;
d)
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo
6 settembre 2001, n. 36
, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione
del posto di lavoro;
e)
i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano
dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 7
del medesimo Decreto.
f)
i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 87
ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva
a favore del datore di lavoro committente;
g)
i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 26
i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h)
i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
i)
i lavoratori autonomi di cui all’articolo 222
del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva
l)
i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura
civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre
2003, n. 27
e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente.
l-bis) i lavoratori in prova
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi
del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 6
e successive modificazioni, si computano sulla base del numero
di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal
nell’ambito delle attività stagionali definite dal Decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 152
e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro
effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per
frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
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CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito
il Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
10
. Il Comitato è presieduto dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed è
composto da:
a) tre
rappresentanti del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
;
c)
un rappresentante del Ministero dell’interno;
d)
cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al
al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni, ha il compito di:
10
ai sensi dell’art. 2, lett. n), del DPR 28/03/2013, n. 44 “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”, pubblicato sulla GU n.98 del 27/04/2013, entrato in vigore il
12/05/2013, sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni esercitate dal “Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;