D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 43

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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Articolo 4 - Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente Decreto Legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:
a)
i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bi
s
(
N
)
del Codice civile;
b)
i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
c)
gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali;
d)
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo
6 settembre 2001, n. 36
8
(
N
)
, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione
del posto di lavoro;
e)
i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(
N
)
,
e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano
dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 7
4
(
N
)
del medesimo Decreto.
f)
i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 87
7
(
N
)
,
ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva
a favore del datore di lavoro committente;
g)
i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 26
6
(
N
)
,
i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h)
i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
i)
i lavoratori autonomi di cui all’articolo 222
2
(
N
)
del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva
l
)
;
l)
i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura
civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre
2003, n. 27
6
(
N
)
,
e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente.
l-bis) i lavoratori in prova
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(
N
)
,
e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi
del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 6
1
(
N
)
,
e successive modificazioni, si computano sulla base del numero
di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal
,
nell’ambito delle attività stagionali definite dal Decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 152
5
(
N
)
e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro
effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per
frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
.
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito
il Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
10
. Il Comitato è presieduto dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed è
composto da:
a) tre
rappresentanti del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
;
c)
un rappresentante del Ministero dell’interno;
d)
cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al
,
al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni, ha il compito di:
10
ai sensi dell’art. 2, lett. n), del DPR 28/03/2013, n. 44 “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”, pubblicato sulla GU n.98 del 27/04/2013, entrato in vigore il
12/05/2013, sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni esercitate dal “Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
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