TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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b)
esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui al
c)
definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all
d)
validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e)
redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all
una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
f)
elaborare
,
entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
di cui al
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con Decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
g)
discutere in ordine ai
criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui al
Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con
Decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
,
acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano
,
da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto;
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h)
valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i)
valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
i-bis)
redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e
delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive
del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-
bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
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l)
promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m)
indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui al
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
al
anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola
non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
DECRETI ATTUATIVI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 6:
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario
raccordo con il Comitato di cui al
e con la Commissione di cui al
presso ogni Regione e
Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
Richiami all’Art. 7:
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Commento personale:
comma inserito dall’art.1 comma 1) del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32: “Attuazione della direttiva 2007/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della
semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. Si riporta, altresì, il comma 2 dell’articolo 1 del citato Decreto: “La prima delle relazioni di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dal comma 1, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno
2013”.