D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 45

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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b)
esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui al
;
c)
definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all
;
d)
validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e)
redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all
,
una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
f)
elaborare
,
entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
di cui al
,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con Decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
g)
discutere in ordine ai
criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui al
.
Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con
Decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
,
acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano
,
da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto;
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h)
valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i)
valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
i-bis)
redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e
delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive
del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-
bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
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l)
promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m)
indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui al
.
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
al
,
anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola
non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
DECRETI ATTUATIVI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 6:
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Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario
raccordo con il Comitato di cui al
e con la Commissione di cui al
,
presso ogni Regione e
Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
Richiami all’Art. 7:
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Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Commento personale:
comma inserito dall’art.1 comma 1) del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32: “Attuazione della direttiva 2007/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della
semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. Si riporta, altresì, il comma 2 dell’articolo 1 del citato Decreto: “La prima delle relazioni di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dal comma 1, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno
2013”.
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