D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 136

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
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Richiami all’Art. 196:
-
Articolo 197 - Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore
limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al
sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni
dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al
sono riesaminate ogni quattro
anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al
è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria
e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni
indicate nelle deroghe.
4. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui
al
,
sentite
le
parti sociali,
entro due anni
dalla data di entrata in vigore del
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee
guida per l’applicazione del
nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.
Richiami al Titolo VIII, Capo II:
-
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CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 199 - Campo di applicazione
1. Il
p
rescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o
possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all
,
del presente Decreto Legislativo le disposizioni del
sono applicate tenuto conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai Decreti ivi previsti.
Articolo 200 - Definizioni
1. Ai fini de
l
,
si intende per:
a)
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-
braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b)
vibrazioni trasmesse al corpo intero
: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
c)
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8):
[
ms-2]
: valore mediato nel
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d)
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8):
[
ms-2]
: valore mediato nel tempo,
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. Ai fini de
l
,
si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
a)
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1)
il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2;
mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s
2
;
2)
il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è
fissato a 2,5 m/s
2
.
b)
per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1)
il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...733
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