D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 143

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO VI - SANZIONI
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Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
,
3
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 217:
-
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto
conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata
con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo
termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal
e di quanto previsto al
,
sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai
valori limite di cui al
.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il
lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi
dopo la fine dell’esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del
segreto professionale.
Richiami all’Art. 218:
-
Richiami al Titolo VIII, Capo V:
-
-
-
-
-
-
CAPO VI - SANZIONI
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli
,
e
5
,
e
5
,
e
5
,
216
;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli
e
3
,
e
4
,
e
e
4
.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli
,
185
,
,
,
195
,
196
,
,
203
,
,
,
e
;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli
184
,
,
e
3
e
e
3
.
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600 per la
violazione degli
e
186
.
Richiami al Titolo VIII:
-
-
-
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...733
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