TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
sono sufficienti a
ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli
Richiami all’Art. 224:
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui al
provvede affinché il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o
processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la
natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il
rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a
prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
e
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire
sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nel
o in
loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e
per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore
di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al
sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del
per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all
Sulla base
della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e
l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a)
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di
condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
b)
limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso
dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari,
anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi
per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause
dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di