TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
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Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui
al
tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico
competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal
sono tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione di cui all
a meno che la valutazione effettuata a norma del
dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza
.
Articolo 212 - Linee guida
1. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, elabora le linee guida
per l’applicazione del
nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di
risonanza magnetica.
Richiami al Titolo VIII, Capo IV:
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
OTTICHE ARTIFICIALI
Articolo 213 - Campo di applicazione
1. Il
stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare
riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Articolo 214 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del
si intendono per:
a)
radiazioni ottiche
: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm
e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli
ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3)
radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione
degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si
possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle
radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti
sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti
a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute
conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa
in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su
metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nel
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell
Richiami all’Art. 215:
Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all
il datore di lavoro valuta e, quando necessario,