D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 148

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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vigilanza.
Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni per il preposto
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 225:
-
-
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
e
44
,
nonché quelle previste dal Decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di
lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento
adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti
ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee
attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal Decreto di cui al
.
In
particolare nel piano vanno inserite:
a)
informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b)
qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di
incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al
.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni per il preposto
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 226:
-
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli
e
37
,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a)
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti
sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b)
informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per
la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative
relative agli agenti;
c)
formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d)
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul
mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 5
2
(
N
)
,
e 14 marzo 2003, n. 6
5
(
N
)
, e successive
modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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