TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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f)
la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale
contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le
disposizioni previste da
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni per il preposto
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
Articolo 249 - Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui al
il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione
dei rischi di cui al
che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di
lavoro, non si applicano gl
nelle seguenti attività:
a)
brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non
friabili;
b)
rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate
ad una matrice;
c)
incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d)
sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto
in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai
materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui al
provvede a definire orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 249:
Articolo 250 - Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui al
il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza
competente per territorio.
Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
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2. La notifica di cui al
comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a)
ubicazione del cantiere;
b)
tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c)
attività e procedimenti applicati;
d)
numero di lavoratori interessati;
e)
data di inizio dei lavori e relativa durata;
f)
misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);