TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai
e
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una
nuova notifica.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
arresto fino a tre mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,80 euro
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 250:
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui al
la concentrazione nell’aria della
polvere proveniente dall’amianto o dai
materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore
limite fissato nel
in particolare mediante le seguenti misure:
a)
il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie
con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve
essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria
filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo,
sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato al
c)
l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro,
l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui al
d)
per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dal
si applica quanto
previsto a
del
e)
i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò
non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
f)
tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione;
g)
l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h)
i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi
chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere
successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 251:
Articolo 252 - Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dal
per tutte le attività di cui al
il datore di
lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a)
i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1)
chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2)
accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;
3)
oggetto del divieto di fumare;