D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 163

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
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LETTERE CIRCOLARI
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate
di
cui al
,
prima di
essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con
periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare
la
possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui
al
,
sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in
tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in
particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del
torace o la tomodensitometria.
Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli
esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
,
2
,
3
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
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LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 259:
-
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui al
,
che nonostante le misure di contenimento della
dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione
è stata superiore a quella prevista dall
b)
e qualora si siano trovati nelle condizioni di
cui al
,
li iscrive nel registro di cui al
,
e ne invia copia agli organi di vigilanza ed
all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non
permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all
b)
.
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al
1
.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
.
4. L’ISPESL
per il tramite del medico competente,
provvede a conservare i documenti di cui al
per un
periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
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