D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 639

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in
ordine alle prestazioni richieste).
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della
prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di
cui ai
,
II
e
III
che precedono.
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra
(
e
III
dell’elenco) occorre
sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione
rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro,
anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il
ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione
del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da
stress
lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad
azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio,
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttiti risultino
inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di
valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio
attraverso differenti strumenti quali questionari,
focus group,
interviste semi-strutturate. sulle famiglie di
fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori
rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase
di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore
di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto
dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Disposizioni transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dal
,
del d.lgs. n.
81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni
metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine
finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di
vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della
programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla
medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione
delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le
modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.
I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato
la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre
2004 - così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - non debbono ripetere l’indagine ma
sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dal
del
d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.
Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla
valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all’oggetto.
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940
Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto
nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
In attuazione delle disposizioni di cui al
,
del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e
integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro di cui al
del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 15 dicembre 2010, i
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