D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 640

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 236 di 329
seguenti orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)
all’amianto.
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)
all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come
modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Considerando che:
l’amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell’Unione Europea per
la classificazione delle sostanze pericolose;
anche per le attività
Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (di seguito denominate ESEDI)
il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare quanto disposto dal
del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (chiamato in seguito D. Lgs. 81/2008 e
s. m. i.), ad eccezione di quanto previsto dal
;
le attività di smaltimento e rimozione dell’amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere
effettuate da imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212
del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
le aziende iscritte alla categoria 10 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle
facilitazioni previste dal
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(denominata di seguito OMS)
per la qualità
dell’aria in Europa (WHO, 2000) evidenziano che un’esposizione continuativa per l’intera vita della
popolazione generale a 1 F/L (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a
scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di
esposti;
il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità é la dose cumulata annua,
riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore
ciascuna);
le stime di rischio indicate dall’OMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento,
garantiscono una adeguata protezione della salute;
per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di “ESEDI” si devono verificare le
condizioni di sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di
contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o
dei lavoratori, ivi
compresi quelli di cui all
d
el D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
nelle diverse attività svolte in presenza di
amianto.
Fatto salvo:
quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di cessazione dell’impiego dell’amianto e smaltimento
dei rifiuti;
che anche per le attività lavorative “ESEDI”, l’obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella
documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli
e
29
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che
lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni
ESEDI”.
Premesso che:
la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha richiesto al Comitato n. 9
istituito dalla Commissione stessa di proporre, come prescritto dal
l
,
orientamenti pratici per la
determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non applicare gli
,
,
259
e
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate
sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive
risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito
accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000).
Le
attività
“ESEDI”, di cui al
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,
vengono identificate
nelle attività che
vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due
interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L
calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del
tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento
non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il
numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
A titolo indicativo e non esaustivo, nei
,
b)
,
c)
e
al presente documento si riporta un primo
elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive
1...,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639 641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,...733
Powered by FlippingBook