D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 637

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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LETTERE CIRCOLARI
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA - Div III
Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401
Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del
servizio sanitario nazionale
Negli ultimi anni varie normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni,
certificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL della rispettiva regione non rilasciano più alcuni
certificati sanitari quali ad esempio quello di idoneità fisica per l’assunzione di minori o il certificato per l’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore.
Il mancato rilascio di tali certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni Provinciali
devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali certificazioni.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine a quando indicato in oggetto unitamente a quanto
richiamato nelle precedenti circolari sul medesimo argomento.
La problematica di cui alla premessa è stata più volte affrontata a partire dalla emanazione della legge della
regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica)
sulla quale si sono espressi sia la Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 26 maggio - 1 giugno che il
consiglio di Stato con parere n. 3208/2055, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005.
A seguito della suddetta legge regionale e con esplicito riferimento alle certificazioni previste dall’art. 8 della L.
977/1967 e s.m.i. in materia di idoneità per l’assunzione di minori, questo Ministero, tenuto conto anche di quanto
espresso dalla corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha già fornito indicazioni con lettera circolare prot.
15/IV/7144/14.01.02 dell’11 aprile 2006 evidenziando la persistenza dell’obbligo della visita medica di idoneità
fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.
Successivamente con la risposta all'interpello n. 1866 del 14.07.2006, è stato chiarito che
“... la visita medica del
minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito della organizzazione sanitaria
pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario
Nazionale - quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale - sia il
professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è ad es. il medico di medicina generale.”
L'attuale normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nei casi in cui sussiste l'obbligo della
sorveglianza sanitaria ha previsto che il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in
fase preassuntiva.
Tale previsione tiene conto che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze ed
esperienze professionali e con specifici titoli e requisiti
(
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli obblighi previsti
dalla normativa in esame.
In conclusione in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all'attuale normativa in materia di
salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad
esempio nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, si
devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante
in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692
Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28. comma 1-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
ln attuazione delle disposizioni di cui al
e al
,
del
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