D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 630

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano
nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la
prima verifica periodica ad INAIL.
4. PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE (PLAC)
A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC (intesa come l’attrezzatura
costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa -,
da una o più colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni
previste nel manuale d’uso.
Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.
5. SCALE PER TRASLOCHI
Con riferimento all’assoggettabilità degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche “scale per
traslochi”, alle disposizioni del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del
,
si
ribadisce preliminarmente quanto già precisato al punto 7 della circolare n.
,
ovvero che
“le tipologie di
attrezzature di lavoro elencate nel
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti
norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore
ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature
(ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti
su colonne)”.
Ciò premesso, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e
del
,
per “scale aeree ad inclinazione variabile” si intendono
“scale munite di argano per lo
sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a
fissare l ‘inclinazione della volata nella posizione di lavoro”,
destinate a consentire l’accesso in quota di uno o più
operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.
Quanto sopra può desumersi dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 del D.P.R. 547/55, dell’articolo 54 D.P.R.
164/56 e del modello D del D.M. 12.09.1959
(“Esito del collaudo Tenuto conto di quanto rilevato, la scala di
costruzione ……………………. n………. di fabbrica e n. ……………. di matricola può essere messa in uso alle
seguenti condizioni: inclinazione max ………. gradi con carico di persone n. …………… più 20 kg.;…….)
nonché
dall’inclusione delle scale aeree ad inclinazione variabile nel gruppo SP (sollevamento persone) del citato
.
Ne consegue che le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di
soli materiali (e non di persone), non sono
soggette alle verifiche periodiche di cui all
,
del D.Lgs. n. 81/2008.
6. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI VERIFICATORI E DEI RESPONSABILI TECNICI E RELATIVI
SOSTITUTI
Fermo restando il punto 7 della circolare n. 21/2011 di questo Ministero, ai fini della massima trasparenza e
divulgazione possibile delle informazioni e considerate le richieste in tal senso pervenute da più Soggetti Abilitati, si
ravvisa l’opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale
(matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa
Amministrazione. Si ritiene altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all’atto dell’accesso presso il
datore di lavoro ai fini dell’effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte del
Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all
,
o del datore di lavoro
nel caso di cui al
,
dello stesso decreto) ed evidenza documentale della sua appartenenza
all’elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato
IL DIRETTORE GENERALE - dott. Paolo Onelli
Ministero della salute
Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione
Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013
Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012
In relazione alle sollecitazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale inerenti l’oggetto, d’intesa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro
e Direzione Generale per le Attività Ispettive, e con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si ritiene opportuno
fornire i seguenti chiarimenti:
In attuazione del
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato emanato il
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