CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA
PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO
Sulla base di quanto previsto al
il datore di lavoro che
trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla “data di richiesta” si rinvia al punto 1,
della
di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica
periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare,
nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o
abbia effettuato la verifica.
3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA
CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI
FRUTTA)
Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della
non marcate CE, immesse sul mercato
antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare, rimangono soggette al regime
di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all’INAIL per la
gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da
parte dell’INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all’articolo 4 del succitato decreto.
Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime
delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio
secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono
seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime
delle verifiche periodiche di cui a
4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI
Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla
specifica destinazione operativa dell’aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di
manutenzione degli stessi.
5. LOADER AEROPORTUALI
Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di
sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere
anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro
attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori
simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall’operatore.
Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le
attrezzature di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI
Fig. 1
Un’attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire
ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati e
interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui
al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di
sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 “
apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare
e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa
”.