CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di
accesso definita.”,
secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a
sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri
lavori simili.
Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare
l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione,
riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche
periodiche di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.
8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
La periodicità delle verifiche periodiche prevista dal
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta
da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile,
soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero
trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del
suo riutilizzo.
9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
Le comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui al
del D.M.
11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all’INAIL o all’ASL anche per quanto disposto al
dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell’attrezzatura mentre si è in attesa
della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione
presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare
della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo
spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con
le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.
10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro
A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nel
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in
attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità
indicate di seguito.
1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme
autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da
cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del
il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all’INAIL, secondo la
procedura prevista dal
del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato,
“la
richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”.
L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti
dal
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della
legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già
provveduto a comunicare la messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti
casi:
a. Se l’INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del
a
redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054
del 25.06.1997, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla
prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.
b. Se prima della data di entrata in vigore del
l’attrezzatura di lavoro era già stata
sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche
secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l’attrezzatura di lavoro
continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di
libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse
assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e
all’ASL competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più
breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e
l’immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già
assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in
servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
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Commento personale:
Nel testo originale della circolare è riportato l’
Allegato II
del D.Lgs. 81/2008, ma il riferimento più corretto sembra essere
el medesimo D.Lgs.