D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 610

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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c) deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
i.
tipologia di attrezzatura di lavoro;
ii.
matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri
raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la
matricola, numero di fabbrica e costruttore;
d) deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi del
del D.M. 11.04.2011.
II datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui
al
del D.M. 11.04.2011;
e) data di richiesta.
In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della
funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad
effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell
del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della
richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.
Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dal
del
D.M. 11.04.2011, si intende:
a) in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta;
in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
b) in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
c) in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della
lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
d) in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell’ente titolare
della funzione.
2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO
II
stabilisce, in attuazione alle disposizioni del
e
12
d
el D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:
a) al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore
di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l’effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di
lavoro, iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al
del D.M. 11.04.2011 (elenco
costituito, per quanto riguarda l’INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL
presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi
del citato
,
secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
b) in caso di superamento dei termini di cui al
del D.M. 11.04.2011, senza che sia
intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il
datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da
sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui al
del D.M.
11.04.2011. Solo nel caso in cui nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui al
del D.M.
11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di
lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui al
del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema
di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto
previsto dall
d
el D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti
(
a)
e
b)
)
,
possono essere incaricati anche i soggetti verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in
vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti
a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al
.
3. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI TEMPORALI
I termini temporali di cui al
d
el D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della
funzione (o il soggetto abilitato di cui quest’ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per
cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei
mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere
comprovabili ed adeguatamente documentate.
Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od
effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività
ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al
fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l’ulteriore documentazione non
sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.
In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le
condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto
titolare della funzione.
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