D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 601

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della ,valute e della sicurezza sul lavoro”.
Va quindi evidenziata la scelta del Legislatore di diversificare l’importo della somma da versare ai fini della revoca,
a seconda che la stessa riguardi un provvedimento di sospensione adottato per lavoro irregolare (1.500 euro) o un
provvedimento adottato per violazioni prevenzionistiche (2.500 euro).
Qualsiasi sia il numero o la gravità degli illeciti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, la somma
per ottenere la sua revoca sarà dunque di 1.500 o di 2.500 euro. Dette somme, se legate alla revoca di un
provvedimento adottato dal personale del Ministero del lavoro, andranno ad incrementare il Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D:L. 148/1993 (conv. da L. n. 236/1993) e saranno destinate
“al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare”
individuati con il D.M. di cui all’art. 1,
comma 1156 lett. g), della L. n. 296/2006.
Oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni
accertate.
In particolare per quanto riguarda la regolarizzazione delle posizioni lavorative “in nero” occorre precisare che non
potranno ammettersi le tipologie contrattuali che richiedono la forma scritta “ad substantiam”, né il lavoro
intermittente.
In tal senso, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, si coglie l’occasione per ricordare che, configurandosi
nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa
sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il
provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente,
l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
Per quanto attiene alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari “clandestini” e di lavoratori minori illegalmente
ammessi al lavoro, ferma restando l’impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario
provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.
Va infine precisato che la regolarizzazione dei lavoratori interessati effettuata ancor prima della emanazione del
provvedimento di sospensione - certamente possibile in caso di sospensione adottata a distanza di tempo
dall’accertamento ed in particolare in caso di provvedimento emanato
“su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche” -
determinerà l’annullamento dello stesso in sede di autotutela.
Provvedimento sospensione e sequestro penale
Occorre inoltre precisare i rapporti tra il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed il sequestro
penale di cui agli arti. 354 e 355 c.p.p.
Al riguardo si ritiene che, qualora emergano le condizioni cautelari per l’adozione del provvedimento penale, il
provvedimento amministrativo di cui al
del T.U. sicurezza legato a violazioni prevenzionistiche non debba
essere adottato, pur in presenza delle relative condizioni.
Ciò, evidentemente, laddove gli ambiti applicativi dei due provvedimenti coincidano (es. sequestro della totalità del
cantiere oppure sequestro della zona di cantiere in cui opera l’impresa astrattamente destinataria del
provvedimento di sospensione). Solo qualora gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano diversi (es.
sequestro di un solo piano di un edificio in costruzione) ovvero nelle ipotesi in cui l’A.G. non convalidi il sequestro
cautelare, sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza dei
presupposti di legge, stante la natura anche sanzionatoria dello stesso.
Inottemperanza al provvedimento
Sia l’iniziale formulazione del
del D.Lgs. n. 81/2008, sia quella che scaturisce dalle novità introdotte dal
D.Lgs. n. 106/2009, prevedono una specifica sanzione in caso di inottemperanza all’ordine di sospensione. È infatti
stabilito che
“il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione (...) è punito con l’arresto fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare”.
L’inottemperanza al provvedimento di sospensione emanato per occupazione di lavoratori “in nero”, in quanto
sanzionata con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, sembra potersi far rientrare nell’ambito applicativo
della prescrizione obbligatoria di cui all
del T.U. sicurezza, secondo il quale
“alle contravvenzioni in materia
di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di
legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda,
si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli
,
.
In ordine al suo contenuto,
la prescrizione consisterà nel
sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati.
Va infatti
evidenziato che la prescrizione in esame è legata necessariamente al raggiungimento del fine ultimo che il
Legislatore ha inteso perseguire nell’introdurre il potere di sospensione, istituto evidentemente “strumentale” ad
una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate.
L’adempimento alla prescrizione obbligatoria, attraverso la regolarizzazione completa delle posizioni lavorative e
l’ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva pari ad 1.500 euro,
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