D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 608

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all
del
provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla
legge.
I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi
bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui al
,
del d.lgs. n. 81/2008. Tali
disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti “a iniziativa di una o più
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nell’ambito dei
sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività
ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come “paritetico” a svolgere le funzioni
che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del
requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se
del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla
rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano
costituiti tali organismi.
Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell’ormai imminente perfezionamento degli Accordi in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui
agl
i
e
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del d.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda
svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la
effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(
,
d.lgs. n. 81/2008).
Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre
che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati
ex lege
(
12
,
del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l’organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso
settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si
impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le
attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, quali richiamate al
del d.lgs n. 81/2008. A tale ultimo proposito, appare opportuno richiamare
l’attenzione delle Amministrazioni citate dall
del d.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà
loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima
attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di
una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I
Circolare n. 8/2012 del 24/05/2012
Oggetto: sicurezza nell’uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in
ambito agricolo e forestale.
Sia nell’ambito delle pratiche di sorveglianza del mercato che attraverso i numerosi quesiti giunti alla scrivente
inerenti l’oggetto, sono state segnalate alcune situazioni inerenti attrezzature di lavoro, fabbricate ad hoc, che
richiedono di essere esplicate più nel dettaglio al fine di sottolineare le responsabilità delle varie figure coinvolte
che vanno dalla fabbricazione sino alla messa in servizio e utilizzo delle attrezzature.
Premesso che il capovolgimento dei trattori rappresenta uno degli eventi che si verificano con preoccupante
intensità nelle lavorazioni agricole e forestali e che la presenza di attrezzature portate, non compatibili con il tipo di
trattore al quale sono collegate, spesse volte rappresenta una circostanza determinante ai fini del verificarsi
dell’evento, si richiama la necessità che gli utilizzatori nell’uso delle attrezzature di lavoro:
Si attengano a quanta previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in modo particolare alle previsioni
contenute nel
e nel
Titolo III
;
effettuino le valutazioni mirando alla ricerca della soluzione ottimale tenuto conto che l’attrezzatura di
lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della
salute;
verifichino che l’attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Fermo restando quanta sopra e al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e
forestale e valorizzare la disciplina dell’uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente
circolare, si rappresenta quanta segue.
Le segnalazioni riguardano il settore della movimentazione dei materiali dove il mercato propone vane soluzioni
1...,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607 609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,...733
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