D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 600

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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parte del medesimo datore di lavoro, oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che la presenza di
“più violazioni” -
pertanto almeno due, anche contestuali - nei cinque anni
successivi rispetto alla prima violazione accertata - con prescrizione obbligatoria ottemperata ovvero con sentenza
definitiva - potrà dar luogo all’adozione del provvedimento di sospensione.
Ai sensi del novellato
del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, sono da considerarsi
“della stessa indole”
le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto
citato, nel
.
Le violazioni da prendere in considerazione ai fini della adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte
quelle commesse successivamente all’entrate in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 (20 agosto u.s.) - in osservanza del
principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare - e riferibili alla medesima impresa,
indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa.
Da ultimo occorre segnalare che, a seguito di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di
salute e sicurezza e conseguente adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria, potrà ritenersi
comunque possibile la prosecuzione dell’attività
per il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle
irregolarità accertate ed in adempimento della prescrizione stessa.
In tali occasioni il personale ispettivo avrà
evidentemente cura di indicare, nell’ambito della prescrizione, le cautele da adottare in sede di ripristino delle
misure di sicurezza.
Effetti del provvedimento
Gli effetti del provvedimento devono essere esaminati sia sotto un profilo “spaziale” che “temporale”.
Secondo la nuova formulazione del
,
il provvedimento ha anzitutto effetto
“in relazione alla parte dell’attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni”.
Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti
alla singola
unità produttiva,
rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare
riferimento all’edilizia, all’attività
svolta dall’impresa nel singolo cantiere.
Sono il profilo temporale, invece,
,
del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “in
ogni caso di
sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore
dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori
o dei terzi”.
Al riguardo è opportuno evidenziare che il differimento degli effetti può aversi nei soli casi di sospensione per
lavoro “nero” - salvo le citate
“situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei
terzi” -
e non nei casi di violazioni prevenzionistiche,
considerata la finalità che il provvedimento assume in
dette circostanze.
Va poi chiarito che il
“giorno lavorativo successivo”
va inteso quale giorno di apertura dell’Ufficio che ha emanato il
provvedimento.
Adozione del provvedimento su “segnalazione”
L’adozione del provvedimento di sospensione può aversi
“anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze”.
La precisazione del Legislatore delegato era già contenuta nell’art. 36 bis
del
D.L. n. 223/2006 (dove era previsto il coinvolgimento specifico di INPS e INAIL) e nell’art. 5 della L. n. 123/2007.
La formulazione normativa va interpretata correttamente al fine di non vanificare lo spirito del potere di
sospensione che rimane. almeno in parte, un potere di natura cautelare.
In tal senso va dunque chiarito che, a seguito della ricezione delle segnalazioni
tempestivamente inviate
(possibilmente via mail con scannerizzazione del verbale o via fax) da parte di altri soggetti pubblici che accertano
la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale, l’Ufficio può adottare il
provvedimento senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data
dell’accertamento. Al riguardo si coglie l’occasione per sollecitare la massima collaborazione degli Istituti affinché
nelle segnalazioni medesime vengano specificati
tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento,
ivi
compresi il numero e le generalità dei lavoratori “in nero” e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento
dell’accesso ispettivo,
Revoca dei provvedimento
del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009. prevede che il provvedimento di
sospensione può essere revocato
da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
In tale senso va subito
precisato, pertanto, che la revoca del provvedimento compete all’Ufficio che lo ha adottato, anche mediante
personale diverso da quello che ha emanato l’atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza di questo Ministero:
“a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al
[secondo il quale “è comunque
fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti”] pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
1...,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599 601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,...733
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