D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 598

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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In ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione la prima modifica sostanziale da parte
del D.Lgs. n. 106/2009 è l’attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo, non già al
personale ispettivo. ma
agli organi
di vigilanza di questo Ministero e delle AA.SS.LL.
Ciò comporta che titolare del potere è
la struttura e cioè “l’Ufficio” da cui dipendono i funzionari ispettivi,
Ufficio che in virtù del rapporto interorganico esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo.
Il potere di sospendere una attività imprenditoriale è anzitutto previsto qualora il personale ispettivo di questo
Ministero riscontri la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori “in nero” nonché
“in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”
(si ricorda che è stata abrogata dall’art. 41
del D.L. n. 112/2008. conv. da L. n. 133/2008. l’ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della
disciplina sui tempi di lavoro).
In forza del
,
inoltre, l’accertamento sulla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro deve avvenire
“nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza
.
In sostanza, pertanto, per il personale
ispettivo di questo Ministero è possibile sospendere a fronte di violazioni della normativa prevenzionistica in quegli
ambiti in cui lo stesso personale ha competenza all’accertamento. Tali ambiti, già individuati dal D.P.C.M. n.
412/1997 sulla scorta dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, sono ora individuati dal
,
del
T.U. secondo il quale: la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro è relativa ai seguenti ambiti:
“a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute (...) in
relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di
vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia dì salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (... )
Evidentemente il personale ispettivo delle AA.SS.LL., in virtù di una competenza di carattere generale in materia di
salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore
merceologico.
“Discrezionalità” del provvedimento
Il D.Lgs. n. 106/2009 mantiene la natura “discrezionale” del provvedimento, giacché è previsto che
“gli organi di
vigilanza (...)
possono
adottare provvedimenti di sospensione”.
Al riguardo occorre anzitutto precisare che tale
“discrezionalità” - nei termini di seguito indicati - investe entrambe le ipotesi di adozione del provvedimento
(impiego di lavoratori “in nero” e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).
Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di sospensione
debba essere “di norma” adottato ogni qual volta
ne siano accertati i presupposti,
salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo
dell’opportunità, di non adottarlo.
Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole.
laddove la
sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità
dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
In tal senso va dunque precisato che
il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una
situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si
pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di
grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua
e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
Va poi attentamente valutata l’opportunità di
adottare il provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si
venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (ad es.
attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas ecc.), così
pregiudicando il godimento di diritti
costituzionalmente garantiti. Una possibile limitazione all’esercizio di tali diritti trova invece giustificazione laddove il
provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza sia funzionale
alla tutela del primario diritto costituzionale alla salute di cui all’art. 32 Cost..
In relazione alla sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori “in nero”, in considerazione delle
evidenti ripercussioni socio-economiche che il provvedimento determinerebbe, si ritiene invece opportuno non
adottarlo
quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti o alle attrezzature
(ad es. attività a ciclo
continuo)
ovvero ai beni
(ad es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali).
Rispetto a quanto sopra va aggiunto che il nuovo
pone
un vero e proprio limite alla
adozione del provvedimento di sospensione -
peraltro in piena sintonia con quanto già delineato nella Direttiva
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 - laddove stabilisce che
il
provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore
“in nero” risulti l’unico occupato dall’impresa.
Va tuttavia chiarito che, in tale ipotesi, l’eventuale accertamento
circa l’impiego di un lavoratore “in nero”, pur non consentendo l’emanazione del provvedimento di sospensione,
comporterà l’allontanamento del lavoratore stesso sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a
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