CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette
di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?
Risposta:
Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto
dal
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza
unitaria; di conseguenza non è prevista l’obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di
ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel
Pi.M.U.S. di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.
Quesito n. 7:
L’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle
soluzioni per adempiere a quanto previsto dal
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è
soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?
Risposta:
La realizzazione del suddetto elemento con l’obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei
giunti è da inquadrarsi nel disposto del
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita
testualmente
“Fermo restando quanto previsto al
durante i lavori
deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli”
. Pertanto, in relazione al primo quesito si
ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato
Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale
autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di
autorizzazione/omologazione per l’elemento di che trattasi.
Quesito n. 8:
È passibile eliminare l’elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla
normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?
Risposta:
Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811-1 si ritiene sia possibile, nell’ambito
dell’autorizzazione ministeriale di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in
presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l’unione solidale e permanente, di almeno 150 mm di lunghezza,
oltre agli schemi-tipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino
ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell’ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della
prima e dell’ultima stilata.
Quesito n. 9:
Con riferimento ai ponteggi a montanti a traversi prefabbricati è consentito l’impiego di tubi in acciaio di
diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm?
Risposta.
L’impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm, per l’utilizzo
quali montanti nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, è consentito con snervamento minimo pari a 235
daN/mm
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in conformità alla Tabella 2 del punto 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1. Quanto sopra è in accordo con
i punti 4.2.1.2 della norma UNI EN 18811-1 e 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1, dal momento che i tubi dei
montanti dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati non possono essere considerati tubi sciolti quali quelli dei
ponteggi a tubi e giunti, ma elementi che hanno subito una lavorazione e quindi elementi prefabbricai. Resta
naturalmente l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e
quant’altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI
Circolare n. 44/2010 del 22/12/2010
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di
sicurezza delle moto agricole.
Con precedenti circolari n. 11 del 2005 e n. 3 del 2007 questo Ministero, in considerazione dell’elevato numero di
infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici
di sicurezza (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente