CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Tipologia di moto-
agricola -Trattore
con pianale di carico
Identificativo (rif.
Allegato I linea
guida ISPESL)
Massa
Tipologia di telaio di
protezione
Classe dispositivo di
attacco (rif. Allegato II
linea guida ISPESL)
stretta
fisso saldato
A ruote carreggiata
stretta
Scheda 19
fra 600 kg e 2000 kg
due montanti posteriore
abbattibile piegato
Al (1.1) o B (2)
A ruote carreggiata
stretta
Scheda 20
fra 600 kg e 2000 kg
due montanti posteriore
abbattibile saldato
Al (1.1) o B (2)
A ruote carreggiata
stretta
Scheda 21
maggiore di 2000 kg e fino a
3400 kg
due montanti posteriore
fisso piegato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
stretta
Scheda 22
maggiore di 2000 kg e fino a
3400 kg
due montanti posteriore
fisso saldato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
stretta
Scheda 23
maggiore di 2000 kg e fino a
3400 kg
due montanti posteriore
abbattibile piegato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
stretta
Scheda 24
maggiore di 2000 kg e fino a
3400 kg
due montanti posteriore
abbattibile saldato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 25
fra 600 kg e 3000 kg
due montanti posteriore
fisso piegato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 26
fra 600 kg e 3000 kg
due montanti posteriore
fisso saldato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 27
fra 600 kg e 3000 kg
due montanti posteriore
abbattibile piegato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 28
fra 600 kg e 3000 kg
due montanti posteriore
abbattibile saldato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 29
maggiore di 3000 kg e fino a
5000 kg
due montanti posteriore
fisso piegato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 30
maggiore di 3000 kg e fino a
5000 kg
due montanti posteriore
fisso saldato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 31
maggiore di 3000 kg e fino a
5000 kg
due montanti posteriore
abbattibile piegato
A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiata
standard
Scheda 32
maggiore di 3000 kg e fino a
5000 kg
due montanti posteriore
abbattibile saldato
A2 (1.2) o B (2)
Atteso che l’individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di
costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l’INAIL un
apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo
compito.
In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l’attenzione degli utilizzatori sulla necessità che
l’uso delle suddette attrezzature di lavoro non corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa
specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l’adozione di adatte cautele di
carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni
dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.
Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua
massima diffusione ai settori coinvolti.
Si confida nella massima diffusione della presente circolare da parte delle Istituzioni ed Organizzazioni in indirizzo.
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Mastropietro
Commento personale:
Vedasi anche la
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011
Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e
organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.
In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente ai riguardo, d’intesa con la Direzione
Generale dell’attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alla attività dì formazione
svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i
medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale
strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione