CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 195 di 329
regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza (ad es. visite mediche, formazione e
informazione). Si precisa infine che per lavoratore “occupato” si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche
autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (es. collaboratore familiare, socio lavoratore,
associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).
I presupposti per l’adozione del provvedimento
I presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, secondo quanto già
delineato in termini di competenza, sono l’impiego di lavoratori “in nero” oltre una determinata percentuale o le
“gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
A) L ‘impiego di lavoratori “in nero”
Anzitutto
el T.U. prevede la possibilità, per il solo personale ispettivo del Ministero del lavoro, di adottare il
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora si riscontri
“l’impiego di personale non risultante
dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro”.
La previsione - contenuta, seppure con formulazione parzialmente diversa, già nell’art. 36
bis
del D.L. n. 223/2006
- conferma la nozione di lavoratore “in nero” quale lavoratore “sconosciuto alla P.A.”. In tal senso, il lavoratore “in
nero” è dunque quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazioni ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale
(v. ad es. lavoro accessorio).
Va peraltro evidenziato che, anche per quanto riguarda il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,
il requisito della subordinazione del rapporto
non costituisce un elemento essenziale,
in coerenza con il
complessivo assetto del D.Lgs. n. 81/2008 che ha voluto dettare regole uniformi in materia prevenzionistica
prescindendo dalla tipologia di impiego dei lavoratori nell’impresa.
Pertanto potranno considerarsi irregolari:
-
tutti quei lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata detta comunicazione al Centro per l’impiego
ovvero
non siano stati effettuati gli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965 (come
riformulato dall’art. 39, comma 8, del D.L. n. 112/2008) rispetto ai soggetti ivi indicati;
-
nonché tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui al
del
D.Lgs. n. 81/2008 rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i
soggetti che pur risultando indicati nella visura della CCIAA in quanto titolari di cariche societarie svolgono
attività lavorative a qualsiasi titolo, nonché i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.)
non genuini
per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore.
In tal senso occorre dunque precisare che, rispetto ai soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’art. 18 della L. n. 196/1997 e rispetto agli allievi
“degli istituti di istruzione ed universitari ed i
partecipanti ai corsi di
.
formazione professionale (...)”.
stante l’assenza dell’obbligo di invio della comunicazione al
Centro per l’impiego (v. note del 14 gennaio e 14 febbraio 2007), la corretta instaurazione del rapporto formativo è
verificabile sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 5 del D.M. 25 marzo 1998. n. 142; per quanto
concerne i tirocinanti degli studi professionali è altresì possibile verificare la preventiva iscrizione all’Albo di
riferimento.
Per quanto poi concerne il sistema di calcolo della percentuale del 20% sufficiente a consentire l’adozione del
provvedimento di sospensione,
ha previsto che detta percentuale va individuata sul
“totale
dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro”
al momento dell’accesso ispettivo (sia lavoratori “in nero” che lavoratori regolarmente
assunti). Pertanto, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si rilevi in un’azienda la presenza di 10 lavoratori di cui
3 “in nero”, la percentuale andrà calcolata su base 10 e
non
su base 7 (cioè i soli lavoratori regolari): ne
risulterebbe pertanto che il numero di 3 lavoratori “in nero”, rappresentando il 30% del
“totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro”,
sarà sufficiente a consentire l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale.
B) Le “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”
L’adozione del provvedimento di sospensione è possibile altresì a fronte di
`”gravi e reiterate violazioni in materia
di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”
individuate con decreto di questo Ministero, sentito il Ministero
dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono
quelle individuate nel
l D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla presente.
Il D.Lgs. n. 106/2009, al fine della applicazione del provvedimento di sospensione, stabilisce inoltre che
“si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo
stesso
soggetto commette più violazioni della stessa indole”.
In tal senso sarà cura del personale ispettivo verificare l’eventuale sussistenza di violazioni
“della stessa indole”
da