D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 597

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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CIRCOLARI
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009
Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di
cui all’oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione
Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106,
,
dispone
quanto segue:
“La disposizione di cui al
non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100,000. In tal caso, le funzioni
del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”
.
Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in
cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale
da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.
Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il
coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l
a
ttribuisce al
coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e,
pertanto,
,
prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per
la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, nell’ipotesi di cui
al
,
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi
al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per
l’esecuzione.
IL Direttore Generale dell’Attività Ispettiva
Dott. Paolo Pennesi
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Div I - Consulenza, Contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali
Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009
Oggetto: provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009
Dal 20 agosto u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/2009, recante
“Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tra gli istituti di maggior rilievo, ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, si
segnala l’art. 11 del predetto D.Lgs. n. 106, che modifica significativamente la disciplina del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale già contenuta nel
del c.d. T.U. sicurezza.
Il provvedimento di sospensione, sebbene finalizzato
“a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori”
, evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia ad un
“impiego di
personale non risultante dalla documentazione obbligatoria
, sia condotte che reiterano gravi violazioni
“in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Partendo da tale considerazione si ritiene quindi opportuno delineare compiutamente gli interventi modificativi al
potere di sospensione, fornendo altresì un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una
corretta applicazione della disciplina. In tal senso si
devono pertanto ritenere superate le indicazioni già fornite
in materia con
precedenti circolari e lettere circolari
(circ. n. 29/2006. lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n.
24/2007, circ. n. 30/2008). da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s.
l soggetti affidatari del potere
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