D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 611

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE
Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell’elenco
locale di cui al
del D.M. 11.04.2011, fermi restando termini temporali di cui al
dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione
dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore
di lavoro. Ai sensi del
del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i
suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il
soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui al
del D.M.
11.04.2011, ai sensi de
l
.
5. MODULISTICA
Con l’entrata in vigore del
,
i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la
modulistica riportata nel
dello stesso decreto.
6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui al
del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il
versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà
essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.
Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012
Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14 comma 6 bis, D.L.
n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione
Continuano a pervenire a questa Amministrazione richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Associazioni
datoriali, in ordine ad alcune problematiche concernenti i presupposti e le modalità di rilascio del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione
amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell’edilizia nel cui ambito il Documento e
rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.
Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo
in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.
DURC per lavori edili pubblici c privati e acquisizione d’ufficio
Va in prima luogo sottolineato che nell’ambito dei lavori pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni
appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Documento sia in forza dell’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n.
185/2008 (conv. da L. n. 2/2009. in base al quale
in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della
legge
7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti a dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”),
sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 (in
base al quale
“le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi
dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”).
Inoltre, in forza dell’art. 14, comma 6 bis, del D.L. n. 5/2012
“nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le
amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva”
con le modalità di
cui all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC non solo nell’ambito
dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi del
2
, del decreto legislativo n.
81/2008.
Tutto ciò premesso, occorre chiarire che, ancora oggi, nell’ambito dei lavori privati in edilizia, e
comunque
possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati.
Ciò è
previsto dal
e
b)
,
del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del
responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti - peraltro presidiati penalmente - concernenti la verifica
dell’idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
2
Commento personale:
il riferimento sembra essere al
1...,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610 612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,...733
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