CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di
richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
2. Applicabilità del
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica
periodica delle attrezzature di lavoro
Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti
abilitati devono intendersi come
“servizi di natura intellettuale”,
e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui
al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al
dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per
l’effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui
al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di
verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della
previsione di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della
semplificazione delle procedure.
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a
116 kW e serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dal
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore
di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite al
del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto
se non sono necessarie
all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al
Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle
installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del
ma continua ad
applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si
applicano le disposizioni del
ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329,
il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di
applicazione.
5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati
“macchine
speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”,
non rispondono alla definizione di apparecchio di
sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1
(“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a
sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”),
in quanto i
limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti
scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di
applicazione del
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le
tipologie elencate nel
del succitato decreto.
Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all
del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. Ponti sollevatori per veicoli
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica
periodica di cui all
el D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di
apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.
7. Carrelli commissionatori
Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nel
del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui
D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere
l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a
braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).
Con riferimento ai
carrelli commissionatori,
gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile
destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma
UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le
loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in
quota, accompagnati dall’operatore.
Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i..
Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili
(“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a
spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con