D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 618

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di
richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
2. Applicabilità del
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica
periodica delle attrezzature di lavoro
Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti
abilitati devono intendersi come
“servizi di natura intellettuale”,
e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui
al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al
3
dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per
l’effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui
al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di
verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della
previsione di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della
semplificazione delle procedure.
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a
116 kW e serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dal
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore
di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite al
,
del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto
,
se non sono necessarie
all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al
.
Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle
installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del
,
ma continua ad
applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si
applicano le disposizioni del
,
ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329,
il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di
applicazione.
5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati
“macchine
speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”,
non rispondono alla definizione di apparecchio di
sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1
(“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a
sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”),
in quanto i
limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti
scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di
applicazione del
,
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le
tipologie elencate nel
del succitato decreto.
Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all
e
8
del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. Ponti sollevatori per veicoli
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica
periodica di cui all
d
el D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di
apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.
7. Carrelli commissionatori
Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nel
del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui
D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere
l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a
braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).
Con riferimento ai
carrelli commissionatori,
gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile
destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma
UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le
loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in
quota, accompagnati dall’operatore.
Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i..
Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili
(“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a
spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con
1...,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617 619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,...733
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