CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 219 di 329
Divisione VI
Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012
Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico
requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE
A seguito delle varie richieste pervenute all’autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti
concernenti lo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che
intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l’ottobre 2010 (data di
entrata in vigore della norma armonizzata
EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a
braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del
carico longitudinale),
al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico,
rappresentare quanto segue.
La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento,
ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.
A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l’adozione su tutti i
carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato
dell’arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell’introduzione alla norma.
Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma
armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare
difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di
verifica periodica ai sensi del
del D.Lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo
le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito
4.2.1.4 dell’allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della
Direttiva 2006/42/CE.
Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della “Direttiva
macchine” viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7,
dall’installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una
manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G )
alla suddetta norma.
Il Direttore Generale - dott. Giuseppe Umberto Mastropietro.
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI
Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del
tenuto conto
delle Circolari n. 21/2011,
n. 22/2012 e
di questo Ministero, su conforme parere della
Commissione di cui all
dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. VERBALI DI VERIFICA
Con l’entrata in vigore del
i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare
modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall
dello stesso
decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del
e del
del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i..
Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del
soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento
equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto
abilitato.