D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 629

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto
delle Circolari n. 21/2011, n.
,
n. 22/2012, n.
e n.
di questo Ministero, su conforme parere
della Commissione di cui all
dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti
applicativi.
1. CONTENUTI MINIMI DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT.
c))
L’indagine supplementare consiste nell’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi
nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui
la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai
ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente
a 20 anni.
Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.
Le modalità di ispezione dovranno includere l’esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di
funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il
regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione
della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di
funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più in particolare si evidenzia:
a) Esame visivo:
L’esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell’apparecchio di sollevamento al
fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l’esame visivo può essere
coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa).
b) Prove non distruttive:
A seconda dei risultati dell’esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli
non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l’eventuale presenza
di discontinuità nei componenti strutturali.
c) Analisi dei componenti strutturali e funzionali:
Dovranno essere controllati i componenti della macchine
con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc..
d) Prove funzionali:
Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e
dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività.
e) Prove di funzionamento:
Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio
di sollevamento senza l’utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà
essere effettuata attuando i movimenti base con l’utilizzo del carico nominale.
f) Esito dell’ispezione:
Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi
da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall’analisi della vita pregressa e dal
calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della
macchina nelle normali condizioni di utilizzo.
2. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, n. 624
Il regime delle verifiche periodiche di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non trova
applicazione per le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996, per le quali continua a valere
quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996.
3. CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano),
sollevamento persone con cestello/piattaforma;
tenuto anche conto di quanto indicato nel
del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di cui al
,
il numero di matricola è assegnato alla macchina
base.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con
accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come
autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine
di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più
accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all’INAIL la messa in servizio del carrello a braccio
telescopico, riportando nel relativo modello l’indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati
all’attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente,
che diverrà l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
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