CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo
diverso permettendo così di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.
Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la
disciplina dell’uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono,
nell’uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in
modo particolare alle previsioni contenute nel
e nel
Titolo III
, tenere conto che l’attrezzatura di lavoro
dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e
verificare che l’attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli
elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente “braccio gru”, da applicarsi sulle forche
del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non
consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.
La questione è stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionali di sorveglianza del
mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della
problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.
Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall’autorità di sorveglianza del mercato
italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione:
“Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello
elevatore per sollevare carichi sospesi
è un’attrezzatura intercambiabile a norma dell’articolo 1 (1) (b) e 2 (b),
della Direttiva Macchine.
Il
produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di
attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa
tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato 1, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale
allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità. Le attrezzature intercambiabili
devono essere forniti con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato
l’apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo
riferimento a modelli specifici. Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla
sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico
massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni
posizione del carico.’’.
In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la
valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale, si
ritiene opportuno fornire le seguenti linee di indirizzo.
Si distinguono i seguenti casi:
I. il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru- e dichiara che l’uso della
stessa rientra nelle destinazioni d’uso del carrello. adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n.
17/2010 (direttiva macchine);
II. il fabbricante della prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru e il
carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l’uso della prolunga - braccio gru - non rientra
nelle destinazioni d’uso del carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru - è un’attrezzatura
intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato
materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru- dovrà
recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le
informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell’attrezzatura
intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o
i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l’attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di
montaggio;
III. l’utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru- e la assembla al carrello in suo possesso. In questo
caso l’utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru -, che si configura come un’attrezzatura
intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni
previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE,
apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).
Infine, si richiama l’attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature
elencate nel
al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello
stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex
del citato decreto
legislativo con le modalità previste da
Il Direttore Generale - dott. Giuseppe Umberto Mastropietro.
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro