CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione dell
tenuto conto della Circolare n.
di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui
al
dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n.
di questo Ministero, si conferma che il corso
di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.
2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2.
DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento al
si conferma che il modulo giuridico-normativo
deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:
a)
b)
e
c)
d)
3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL’ACCORDO 22
FEBBRAIO 2012)
Con riferimento al
si chiarisce che con la dicitura
“L’abilitazione
deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di Abilitazione”
deve intendersi che l’efficacia
della stessa abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall’effettuazione dei corsi di
aggiornamento di cui al
del medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.
4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI É RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI
OPERATORI
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla
dell’Accordo in
argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non
esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi
dalle disposizioni dell’Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, le “piattaforme
sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad
esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di
sedile”, ecc..
5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DECORRENZA VALIDITÀ
In relazione al
in oggetto, si evidenzia che la formazione pregressa di cui ai
e
del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di
superamento della verifica finale di apprendimento.
Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui al
essa è riconosciuta senza bisogno di ulteriori
condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni
decorra dall’entrata in vigore dell’Accordo in argomento.
6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DOCUMENTAZIONE
Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo in argomento, si
precisa che, in analogia con quanto previsto per gli
ed in particolare al
la, documentazione indicata nel
ha natura esemplificativa e non tassativa.
7. ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0
Si conferma che il punto 1.0 degli
e seguenti dell’Accordo in argomento va inteso nel senso che il
lavoratore deve avere l’abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con
caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.
8. REQUISITI DEI DOCENTI
Con riferimento all
laddove si individuano i requisiti di esperienza
documentata dei docenti “……
sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione,......”
con
riferimento ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti due requisiti devono essere
contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Per