TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al
È fatto salvo quanto
previsto dal
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
nei
confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera
i)
, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni
se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni
.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica
e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione
e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a)
il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al
che si dichiari a tal
fine disponibile;
b)
il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al
che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle
e
del
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera
comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti
locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al
il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato
numero di addetti.
Richiami all’Art. 32:
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a)
all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all
e i
sistemi di controllo di tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui al
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi
1. Salvo che nei casi di cui al
il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nelle ipotesi previste nel
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai
1- bis. Salvo che nei casi di cui all
nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all
dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui a
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore
,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di
dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16
gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui a