TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Pagina 22 di 166
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i i fabbricanti e i fornitori
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro
Richiami all’Art. 23:
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza,
devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per gli installatori
arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
Richiami all’Art. 24:
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b)
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui al
attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente
;
d)
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.19
e con salvaguardia del
segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto
;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui al
e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i)
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui al
al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l)
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m)
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n)
comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui al
al
Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Decreto.