D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 54

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
:
-
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all
in assenza degli elementi di cui
al
,
c)
o
d)
o senza le modalità di cui al
e
3
[
]
-
ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all
in assenza degli elementi di cui
al
e
d
f)
[
]
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Richiami all’Art. 17:
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui al
,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a)
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
Decreto Legislativo.
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c)
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e)
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f)
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui al
,
comunicare tempestivamente al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro;
h)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agl
i
e
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;
m)
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui al
l'
,
anche su
supporto informatico come previsto dal
l'
,
nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui all
a
;
il documento è consultato esclusivamente in azienda
;
p)
elaborare il documento di cui al
,
anche su supporto informatico come previsto
dal
e
, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento è consultato
esclusivamente in azienda
;
q)
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza
di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al
,
entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
;
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