TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
-
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all
in assenza degli elementi di cui
al
o senza le modalità di cui al
-
ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all
in assenza degli elementi di cui
al
e
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Richiami all’Art. 17:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui al
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a)
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
Decreto Legislativo.
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c)
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e)
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f)
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui al
comunicare tempestivamente al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro;
h)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agl
m)
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui al
anche su
supporto informatico come previsto dal
nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui all
il documento è consultato esclusivamente in azienda
;
p)
elaborare il documento di cui al
anche su supporto informatico come previsto
dal
, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento è consultato
esclusivamente in azienda
;
q)
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza
di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al
entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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