D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 175

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dal
il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato
un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al
,
in particolare, deve precisare:
a)
che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b)
che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del
;
c)
quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’
ALLEGATO XLIX
;
d)
quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’
ALLEGATO L
.
e)
che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti
in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f)
che, ai sensi del
Titolo III
, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al
deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i
luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al
è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui al
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
,
2
e
3
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Richiami all’Art. 294:
-
-
ALL. XLIX
-
ALL. L
Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli
e
37
,
il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al
rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con
particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni
all’uso.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Articolo 295 - Termini per l’adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a
decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all
,
fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di
cui al
e
B
.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le
prescrizioni minime stabilite dal
.
Richiami all’Art. 295:
-
ALL. L
Articolo 296 - Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come
,
1
,
20
o
21
ai
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...733
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