TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Pagina 133 di 166
l’uso di agenti biologici dei
e
il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell’
ALLEGATO XLVIII
, tenendo anche conto dei criteri di cui al
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni a carico dei preposti
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
Articolo 277 - Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente a
i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
Tale comunicazione può essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro.
87
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
arresto fino a tre mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,80 euro
Sanzioni a carico dei lavoratori
arresto fino a quindici giorni o ammenda da 109.60 a 438,40 euro
arresto fino a un mese o ammenda da 328,80 a 876,80 euro
Articolo 278 - Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui al
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a)
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego;
e)
le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici de
f)
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
3. L’informazione e la formazione di cui ai
e
ono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in
caso di infortunio od incidente.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni a carico dei preposti
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
87
Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);