D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 166

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
,
2
e
3
:
arresto fino a tre mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 269:
-
Articolo 270 - Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del
deve munirsi di autorizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a)
le informazioni di cui al
;
b)
l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del
venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al
informa il
Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
di ogni nuovo agente biologico del
u
tilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di
impiego di un agente biologico del
.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
.
6. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
comunica all’organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del
.
Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del
dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
e
4
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
e
4
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui al
,
tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a)
della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dal
o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso
sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui al
e
2
;
b)
dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c)
dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta
all’attività lavorativa svolta;
e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui a
l
,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
in occasione di modifiche dell’attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nel
,
che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli
,
e
2
,
,
e
279
,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è
necessaria.
5. Il documento di cui al
è integrato dai seguenti dati:
a)
le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b)
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla
a)
;
c)
le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
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