D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 156

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico
competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e, secondo le previsioni del
del presente decreto, ne consegna copia al
lavoratore stesso
.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al
e le
cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 19
6
(
N
)
,
e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
:
a)
consegna copia del registro di cui al
all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio,
e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui a
l
;
c)
in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al
a
ll’organo di
vigilanza competente per territorio;
d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui a
l
,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso
ai sensi del
.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
12 luglio 2007, n. 15
5
(
N
)
,
ed aggiornati con Decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto
85
con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica
amministrazione, sentita la Commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dati di sintesi
relativi al contenuto dei registri di cui a
l
ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il medico competente
:
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro
[
]
]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
,
4
,
5
,
6
e
8
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
Richiami all’Art. 243:
-
-
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e
dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di Direttive e Regolamenti comunitari. A tale scopo
raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui
al
e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul
territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali,
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli
infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al
altresì
integrano i flussi informativi di cui all
.
2. I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati,
che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne
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Commento personale all’art. 243:
è stato eliminato “con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e” perché è una ripetizione.
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