D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 183

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1956, n. 105, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2001, n. 140.
- Il testo dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’art. K. 3 del Trattato
sull’Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo
fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità
Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17
dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica), è il
seguente:
«Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica). - 1. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un Decreto Legislativo avente ad oggetto
la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono
funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-
bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, del Codice penale;
b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del
Codice penale;
c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale che siano stati commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva
non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla Legge 14 luglio 1965, n.
963, dalla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla Legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n. 334, dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato
con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all’alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da
chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l’esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all’alinea del presente comma nei casi in cui l’autore abbia
commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell’alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della
determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell’ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente,
prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento
milioni; prevedere inoltre l’esclusione del pagamento in misura ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
3) interdizione anche temporanea dall’esercizio dell’attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l’esercizio vicario della medesima quando la
prosecuzione dell’attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai
reati di cui alle lettere a), b) c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l’applicabilità di una o più delle
sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell’adozione da parte dei soggetti di cui all’alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare
un’efficace riparazione o reintegrazione rispetto all’offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi,
l’applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale è stata
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