D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 180

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Pagina 144 di 166
paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE
90
, e successive modificazioni
91
(
N
)
;
le disposizioni di cui al
entrano in vigore il 26 aprile 2010.
In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto
conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui al
l'
entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui al
l'
,
ferme restando le condizioni di cui al precedente
periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione al rumore di cui al
entra in vigore il 15 febbraio 2011
.
4. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico
92
, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all
si dà attuazione alle Direttive in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione Europea per le parti in cui le stesse
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente Decreto, nonché
da altre Direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono
rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le
violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del
presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché
di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del
lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
93
.
CIRCOLARI
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 306:
-
Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addì 9 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Scotti, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Amato, Ministro dell’interno
Parisi, Ministro della difesa
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Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata pubblicata la Direttiva n. 2012/11/UE che proroga il termine di cui
all’articolo 1, comma 13, della direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013. Ne consegue che, per quanto disposto dal
,
il
termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
è
fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012),
individuato dall’originario termine di direttiva. E’ stata, altresì, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2013/35/UE del
26/06/2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici). La 2013/35/UE, che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita dagli stati membri entro il 01/07/2016 e stabilisce che
i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegato IV. L’abrogazione della
2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE spostano, quindi, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al
a
l 1° luglio 2016.
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Comma così modificato dal’art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010
92
Commento personale all’art. 306 comma 4:
frase così corretta dalla ripetizione del “Ministro, del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.
93
Comma così modificato dal Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”
(G.U. n.150 del 28/6/2013)
c
onvertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).
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