APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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all’art. 22, comma 2, se l’organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel
predetto termine l’organo di vigilanza informi il pubblico ministero d’aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato
dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente
probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del Codice di procedura penale.».
«Art.
24 (Estinzione del reato).
- 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi
fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del
comma 1. 3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1,
ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono
valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del Codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa.».
Note all
- Per il testo dell’art. 589 del Codice penale si ved
- Il testo dell’art. 590 del Codice penale è il seguente: «Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono
commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel
caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.».
Note all
- L’art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ha la seguente rubrica: «Ispezioni».
- Per il testo dell’art. 1 della citata Legge n. 123 del 2007, si ved
- Per il testo del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994, si ved
Note all
- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento
ordinario.
- Il testo dell’art. 13, primo comma, della citata Direttiva 2004/40/CE, è il seguente: «Art. 13 (Recepimento). - 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il 30 aprile 2008. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.».