TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
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Richiami all’Art. 192:
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dal
1
, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi
derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel
e
alle seguenti condizioni:
a)
nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione
dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b)
nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori
utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c)
sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d)
verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione.
I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente
usati,
e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 193:
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle
misure prese in applicazione de
si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a)
adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b)
individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c)
modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Richiami all’Art. 194:
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dal
nell’ambito degli obblighi di cui agli
e
il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e
formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 195:
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi
e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al
è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
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Note errori all’Art. 193:
al comma 1 è stato sostituito
con
perché più pertinente.